Notizie dalla Fondazione

Assetto organizzativo

TITOLO III – ASSETTO ORGANIZZATIVO

 

Articolo VII – Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:
 

· il Consiglio di Amministrazione;

· il Presidente;

· il Segretario Generale;

· il Collegio dei Revisori.

 

Articolo VIII – Consiglio di Amministrazione 


La Fondazione è retta dal Consiglio di Amministrazione, composto da 4 (quattro) a 7 (sette) membri così nominati dal Consiglio di Amministrazione di Omnitel Pronto Italia Spa ora Vodafone Omnitel N.V.

In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più consiglieri, il consigliere mancante verrà sostituito dal Consiglio di Amministrazione di Vodafone Omnitel N.V. (gia’ Omnitel Pronto Italia SpA).

Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno un Presidente e un Vicepresidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Vicepresidente durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.

Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del Vicepresidente sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute e documentate.

 

Articolo IX – Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Consiglio può delegare al Segretario Generale i propri poteri di ordinaria amministrazione, nei limiti consentiti dalla legge. 

 

Non possono essere delegate e spettano al Consiglio di Amministrazione:

a) la nomina tra i propri membri del Presidente e del Vicepresidente;

b) la nomina del Segretario Generale e la definizione della sua remunerazione;

c) l’approvazione delle direttive generali che disciplinano le erogazioni, le attività, i criteri e le priorità delle iniziative della Fondazione;

d) l’approvazione del programma annuale di attività della Fondazione;

e) l’approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;

f) l’approvazione di regolamenti interni;

g) e delibere concernenti le modifiche del presente Statuto;

h) le delibere in merito allo scioglimento della Fondazione e alle devoluzione del patrimonio.


 Il Consiglio di Amministrazione può inoltre:

· costituire un Comitato di Gestione, su proposta del Segretario Generale, con il compito di supportare e coadiuvare quest’ultimo nella gestione delle attività, delle erogazioni e dei progetti;

· costituire un Comitato Scientifico composto da membri scelti fra qualificati esponenti del mondo scientifico, accademico, culturale e della società civile nazionale e internazionale con il compito di fornire pareri e formulare proposte in ordine ai programmi e alle attività della Fondazione.

Articolo X – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l’invio dell’ordine del giorno, si riunisce di norma ogni sei mesi e ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno due consiglieri.
La convocazione è fatta almeno dieci giorni prima della riunione a mezzo lettera, telegramma, fax, e-mail o altro strumento telematico che ne attesti la ricezione. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante gli stessi mezzi almeno tre giorni prima la data prevista per la riunione.
Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente o, in sua assenza, il Vice-presidente.

Le sedute possono svolgersi per audio o videoconferenza a condizione che Presidente e Segretario Generale si trovino nel medesimo luogo e che ogni consigliere possa conoscere i partecipanti e gli atti e documenti utilizzati.
Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente.
Le delibere riguardanti le modifiche statutarie e lo scioglimento della Fondazione sono valide con il voto favorevole di almeno tre dei membri del Consiglio di Amministrazione.

 

Articolo XI -  Presidente

Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della Fondazione anche in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne assicura il corretto ed efficace funzionamento.

Il presidente ha facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio e di dare mandato per comparire in giudizio. Può rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

In casi di necessità ed urgenza può adottare provvedimenti e atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, esclusi quelli non delegabili per legge. I provvedimenti e gli atti devono essere sottoposti a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono assunte dal. Vicepresidente.

La firma del Vicepresidente fa piena fede di fronte a terzi dell’assenza o impedimento del Presidente.

 

Articolo XII - Segretario Generale

 

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione per un periodo di tre esercizi e può essere riconfermato.


Egli si occupa:

· della preparazione della proposta dei programmi di attività della Fondazione e della loro presentazione al Consiglio di Amministrazione, nonché del successivo controllo dei risultati;

· dell’attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

· della predisposizione della proposta di bilancio preventivo e consuntivo. 


Il Segretario Generale inoltre cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione ed è responsabile del buon andamento dell’amministrazione; dirige e coordina le attività, gli uffici della Fondazione ed il relativo personale.
Nell’ambito delle deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione, il Segretario Generale può proporre la costituzione di un Comitato di Gestione che può essere composto da dipendenti della Fondazione e/o dipendenti del gruppo Vodafone e/o collaboratori esterni.
Il Segretario Generale partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione della Fondazione senza diritto di voto e ne cura la stesura dei verbali.

 

Articolo XIII - Collegio dei Revisori

 

Il Collegio dei Revisori è l’organo di controllo della Fondazione.
Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi e due supplenti scelti tra coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l’esercizio del controllo legale dei conti. 

I membri del Collegio dei Revisori sono così nominati dal Consiglio di Amministrazione Vodafone Omnitel N.V. (gia’ Omnitel Pronto Italia SpA).

I Revisori durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.

In caso di anticipata cessazione dalla carica di un Revisore effettivo, subentra il Revisore supplente più anziano in età. Il Revisore supplente dura in carica fino a nomina del nuovo Revisore effettivo da parte del soggetto competente. Il Revisore di nuova nomina scade insieme a quelli in carica.
Il Consiglio di Amministrazione di Omnitel Pronto Italia Spa ora Vodafone Omnitel N.V. può anche nominare una società di revisione esterna che svolga l'attività di controllo contabile.

 

Articolo XIV - Funzionamento e competenze

Il Collegio dei Revisori è presieduto da un presidente eletto tra i suoi membri dagli stessi.
Le deliberazioni del Collegio sono prese con il voto favorevole di almeno due componenti. Il Revisore dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
Il Collegio dei Revisori deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, verificare l'amministrazione della Fondazione, accertando la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze contabili. Deve riunirsi collegialmente almeno ogni tre mesi per accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà o ricevuti in pegno, cauzione o custodia.

Il Collegio dei Revisori redige una propria relazione di accompagnamento al bilancio.
I Revisori devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Essi possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.
Ai membri effettivi del Collegio dei Revisori spetta, oltre al rimborso delle spese, un onorario determinato nel minimo previsto dalle tariffe professionali.

    FAQ

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