TITOLO II – PATRIMONIO E GESTIONE
Articolo IV - Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni oggetto di dotazione da parte del Fondatore e descritti nell'atto costitutivo della Fondazione stessa.
Il Patrimonio si incrementa per effetto di:
· apporti in denaro e in beni mobili e immobili effettuati dal Fondatore successivamente alla costituzione;
· lasciti, donazioni ed erogazioni di qualsiasi genere destinati dal disponente ad incremento del patrimonio;
· avanzi di gestione che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, siano portati a patrimonio.
Il patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è impiegato dalla Fondazione con modalità idonee a consentire lo svolgimento delle attività istituzionali, a preservarne il valore e a garantirne la continuazione nel tempo.
Articolo V - Entrate
La Fondazione svolge la propria attività con:
a) i redditi del patrimonio;
b) i contributi del Fondatore;
c) i contributi e le assegnazioni di soggetti privati, italiani e stranieri;
d) ogni altra donazione che non sia espressamente destinata a patrimonio;
e) altre entrate derivanti da attività strumentali accessorie o connesse all’attività istituzionale.
Articolo VI – Criteri di gestione
Le attività della Fondazione sono svolte in conformità agli scopi istituzionali con criteri di efficienza nella utilizzazione delle risorse e di efficacia negli interventi.
Le attività della Fondazione sono improntate alla massima trasparenza nei confronti di tutti i soggetti che ad essa contribuiscono e di tutti i cittadini.
La Fondazione promuove la redazione di un documento di programmazione delle proprie attività.
La Fondazione non può in alcun caso distribuire o assegnare, anche indirettamente, quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economica, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.
Non è consentito alla Fondazione lo svolgimento di attività, anche strumentali, in forme dalle quali derivi l’assunzione di responsabilità illimitata.